Sentenza 258/2002 (ECLI:IT:COST:2002:258)
Massima numero 27044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27043


Titolo
Imposta sulle successioni e donazioni - Diritti reali - Usufrutto, uso, abitazione - Ritenuta mancanza di criteri atti a commisurare l’imposizione fiscale alla durata nel tempo del diritto - Presupposto erroneo - Non fondatezza della questione.

Testo
Il rimettente - nel sollevare la questione della imposizione fiscale di usufrutto, uso e abitazione, con riguardo all'elemento durata - non considera che l'art. 23 del d.P.R. n. 637 del 1972 (ora art. 17 del decreto legislativo n. 346 del 1990), proprio per meglio adeguare la tassazione al bene goduto, stabilisce diversi coefficienti di calcolo della base imponibile a seconda della durata nel tempo del diritto. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, ora art. 14 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sul presupposto della mancanza nella norma denunciata di criteri atti a commisurare, per tutti e tre i diritti reali, l'imposizione fiscale alla maggiore o minore durata di essi nel tempo.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  26/10/1972  n. 637  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte