Sentenza 146/2022 (ECLI:IT:COST:2022:146)
Massima numero 44845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  27/04/2022;  Decisione del  27/04/2022
Deposito del 14/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44843  44844


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni - Facoltà dell'imputato di rivalutare le proprie scelte difensive in ordine ai riti alternativi - Fondamento costituzionale (nel caso di specie: Illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere la messa alla prova a seguito di nuova contestazione di un reato connesso). (Classif. 199009).

Testo

Poiché la scelta del rito deve poter essere effettuata dall'imputato con piena consapevolezza delle conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero, ragioni di tutela del suo diritto di difesa e del principio di eguaglianza impongono che, di fronte a un mutamento dell'imputazione, sia sempre consentito all'imputato rivalutare la propria scelta alla luce delle nuove contestazioni. (Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 82/2019 - mass. 41241; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 206/2017 - mass. 41470; S. 139/2015 - mass. 38466; S. 273/2014 - mass. 38198; S. 184/2014 - mass. 38050; S. 333/2009 - mass. 34188; S. 265/1994 - mass. 20737, mass. 20738).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, in seguito alla contestazione di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento a tutti i reati contestatigli. I principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale in ordine al diritto dell'imputato di accedere ai riti alternativi in caso di modifica dell'imputazione impongono di eliminare la residua preclusione censurata dal Tribunale di Palermo, riconoscendo all'imputato, anche nel caso di contestazione di reati connessi, la facoltà di chiedere la messa alla prova, già estesa all'ipotesi - del tutto analoga - di contestazione di un fatto diverso. A tale conclusione non è di ostacolo il disposto dell'art. 168-bis, quarto comma, cod. pen., che non esclude la concedibilità della sospensione quando sia contestato più di un reato e, come nella specie, il rito sia astrattamente applicabile a ciascuno di essi; poiché tuttavia l'accentuata vocazione risocializzante dell'istituto in esame si oppone alla possibilità di una messa alla prova "parziale", diversamente da quanto consentito per l'abbreviato, l'imputato sarà tenuto a scegliere se chiedere la sospensione, oppure proseguire il processo nelle forme ordinarie, rispetto a tutti i reati in concorso, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria. Precedenti: S. 14/2020 - mass. 41577; S. 237/2012 - mass. 36663, mass. 36664).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 517  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte