Sentenza 259/2002 (ECLI:IT:COST:2002:259)
Massima numero 27083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27082  27084


Titolo
Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Obbligo di contribuzione al fondo di previdenza postelegrafonici - Questione riferita a norma non applicabile nel giudizio 'a quo' - Inammissibilità.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impone ai lavoratori postali un contributo previdenziale obbligatorio, pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, così assoggettandoli - secondo l'assunto del rimettente - ad un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello di cui fruisce la generalità dei dipendenti privati. Infatti la norma censurata disciplina il contributo in questione per periodi successivi alla cessazione del rapporto all'esame del giudice 'a quo', e pertanto non è riferibile alla fattispecie sottoposta al giudizio del medesimo.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 68  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte