Sentenza 259/2002 (ECLI:IT:COST:2002:259)
Massima numero 27084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27082  27083


Titolo
Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Cessazione del rapporto di lavoro - Trattamento economico - Obbligo di contribuzione, per il finanziamento del fondo di previdenza, dovuto all’istituto postelegrafonici - Assunto deteriore trattamento dei lavoratori postali, rispetto alla generalità dei dipendenti privati, con illegittima decurtazione della retribuzione - Non fondatezza della questione.

Testo
La trasformazione del regime previdenziale dei lavoratori postali - pervenuto alla fine di un complesso 'iter' legislativo alla attribuzione del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. - è parziale e convive 'pro rata' con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore di lavoro: in tale contesto, il contributo previdenziale obbligatorio imposto ai lavoratori postali pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita maturata prima del 28 febbraio 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impongono ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l'anno 2000, dell'1,75 per cento per il 2001 e dell'uno per cento per il 2002.

- In tema di buonuscita e principio di solidarietà, v. citate sentenze n. 187/1975, n. 30/1976, n. 169/1986, n. 173/1986, n. 264/1994.

- Sul principio secondo cui l'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 164/1994.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  20/01/1998  n. 4  art. 2  co. 4

legge  20/03/1998  n. 52  art.   co. 

legge  27/12/1997  n. 449  art. 53  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte