Sentenza 259/2002 (ECLI:IT:COST:2002:259)
Massima numero 27084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Titolo
Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Cessazione del rapporto di lavoro - Trattamento economico - Obbligo di contribuzione, per il finanziamento del fondo di previdenza, dovuto all’istituto postelegrafonici - Assunto deteriore trattamento dei lavoratori postali, rispetto alla generalità dei dipendenti privati, con illegittima decurtazione della retribuzione - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Postelegrafonici - Cessazione del rapporto di lavoro - Trattamento economico - Obbligo di contribuzione, per il finanziamento del fondo di previdenza, dovuto all’istituto postelegrafonici - Assunto deteriore trattamento dei lavoratori postali, rispetto alla generalità dei dipendenti privati, con illegittima decurtazione della retribuzione - Non fondatezza della questione.
Testo
La trasformazione del regime previdenziale dei lavoratori postali - pervenuto alla fine di un complesso 'iter' legislativo alla attribuzione del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. - è parziale e convive 'pro rata' con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore di lavoro: in tale contesto, il contributo previdenziale obbligatorio imposto ai lavoratori postali pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita maturata prima del 28 febbraio 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impongono ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l'anno 2000, dell'1,75 per cento per il 2001 e dell'uno per cento per il 2002.
- In tema di buonuscita e principio di solidarietà, v. citate sentenze n. 187/1975, n. 30/1976, n. 169/1986, n. 173/1986, n. 264/1994.
- Sul principio secondo cui l'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 164/1994.
La trasformazione del regime previdenziale dei lavoratori postali - pervenuto alla fine di un complesso 'iter' legislativo alla attribuzione del diritto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ. - è parziale e convive 'pro rata' con il precedente sistema della buonuscita, correlato alla pregressa natura pubblica del datore di lavoro: in tale contesto, il contributo previdenziale obbligatorio imposto ai lavoratori postali pur dopo la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni, non appare irragionevole o discriminatorio, in quanto esso non attiene alla disciplina del trattamento di fine rapporto contenuta nell'art. 2120 cod. civ., bensì a quella del finanziamento dell'indennità di buonuscita maturata prima del 28 febbraio 1998. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui impongono ai lavoratori postali il contributo del 2,50 per cento fino a tutto l'anno 2000, dell'1,75 per cento per il 2001 e dell'uno per cento per il 2002.
- In tema di buonuscita e principio di solidarietà, v. citate sentenze n. 187/1975, n. 30/1976, n. 169/1986, n. 173/1986, n. 264/1994.
- Sul principio secondo cui l'adeguatezza della retribuzione, ai sensi dell'art. 36 Cost., va valutata nel suo complesso, v. 'ex plurimis' citata sentenza n. 164/1994.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/01/1998
n. 4
art. 2
co. 4
legge
20/03/1998
n. 52
art.
co.
legge
27/12/1997
n. 449
art. 53
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte