Ordinanza 260/2002 (ECLI:IT:COST:2002:260)
Massima numero 27047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Avvocato e procuratore - Consiglio dell’ordine degli avvocati - Sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari - Reintegrazione del collegio con elezioni suppletive anziché con recupero del candidato primo dei non eletti - Prospettato contrasto con il canone di ragionevolezza, con il principio di economicità e buon andamento dell’amministrazione e con il diritto di voto - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 48 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari del Consiglio dell'ordine degli avvocati si proceda mediante elezioni suppletive, anziché mediante il recupero del primo dei non eletti. Infatti - premesso che la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, censurabile in sede di giudizio di costituzionalità solo quando risulti manifestamente irragionevole - il sistema elettorale plurinominale vigente nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, ha un carattere fortemente personalistico, sicché il legislatore ha non irragionevolmente ritenuto di privilegiare il ricorso ad elezioni suppletive per la sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari rispetto all'istituto della surrogazione, il quale, comportando il subingresso di un non eletto sulla base del criterio puramente numerico dei voti riportati, postula una sostanziale fungibilità tra tutti i candidati e perciò svaluta l'elemento personale della scelta, che costituisce la ragione d'essere del sistema elettorale.

- In tema di principio di eguaglianza del voto, cfr. citate sentenze n. 107/1996, n. 429/1995 e n. 43/1961.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo luogotenenziale  23/11/1944  n. 382  art. 15  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 48

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte