Ordinanza 261/2002 (ECLI:IT:COST:2002:261)
Massima numero 27048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Composizione del collegio in sede giurisdizionale - Possibilità di sostituire i membri astenutisi o impediti con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione - Omessa previsione - Prospettata lesione del diritto ad agire per la tutela giurisdizionale di diritti e interessi - Irrilevanza nel giudizio costituzionale di inconvenienti di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.
Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana - Composizione del collegio in sede giurisdizionale - Possibilità di sostituire i membri astenutisi o impediti con esperti della sezione consultiva nominati dalla regione - Omessa previsione - Prospettata lesione del diritto ad agire per la tutela giurisdizionale di diritti e interessi - Irrilevanza nel giudizio costituzionale di inconvenienti di mero fatto - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale. Infatti il giudice rimettente, nel sollevare la questione, rappresenta una serie di concrete difficoltà nella formazione dei collegi giudicanti (mancata nomina a un posto scoperto, malattia, astensione) che costituiscono inconvenienti di mero fatto, in quanto tali non rilevanti nel giudizio di legittimità costituzionale.
- Sulla infondatezza di questioni che si risolvono in problemi di fatto, v. citate ordinanza n. 172/2001 e sentenza n. 224/1999.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, nel testo sostituito dall'art. 2 del d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso d'impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali) sia possibile sostituirli con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale. Infatti il giudice rimettente, nel sollevare la questione, rappresenta una serie di concrete difficoltà nella formazione dei collegi giudicanti (mancata nomina a un posto scoperto, malattia, astensione) che costituiscono inconvenienti di mero fatto, in quanto tali non rilevanti nel giudizio di legittimità costituzionale.
- Sulla infondatezza di questioni che si risolvono in problemi di fatto, v. citate ordinanza n. 172/2001 e sentenza n. 224/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/05/1948
n. 654
art. 2
co.
decreto del Presidente della Repubblica
05/04/1978
n. 204
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte