Ordinanza 262/2002 (ECLI:IT:COST:2002:262)
Massima numero 27049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27062


Titolo
Intervento in giudizio - Soggetti non rivestenti la qualità di parte del giudizio principale - Interesse non qualificato alla decisione sulla questione di costituzionalità sollevata - Inammissibilità.

Testo
Secondo un principio più volte affermato, è inammissibile l'intervento nel giudizio sulla legittimità costituzionale delle leggi di coloro che non rivestono la qualità di parte del giudizio principale e sono dunque portatori di un interesse puramente riflesso a una determinata decisione sulla questione sollevata, per le possibili conseguenze che il giudizio costituzionale potrebbe assumere nell'ambito di altri giudizi di merito pendenti di identico o analogo oggetto.

- V. citate ordinanza n. 183/2001, ordinanza del 22 maggio 2001, allegata alla sentenza n. 291/2001 e ordinanza del 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189/2001.

- La Corte ammette l'intervento di soggetti che non sono parti del giudizio principale ma alla condizione che esso sia basato su una situazione giuridica individualizzata, riconoscibile quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato a incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta; v., tra molte, citate sentenza n. 333/2001 e ordinanza n. 456/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte