Ordinanza 262/2002 (ECLI:IT:COST:2002:262)
Massima numero 27062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27049
Titolo
Università - Tecnici laureati dell’area socio-sanitaria - Progressiva assimilazione sul piano funzionale ai ricercatori universitari - Mancata piena equiparazione nello 'status' giuridico economico delle due categorie - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, in contrasto con le esigenze di buon andamento dell’amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Università - Tecnici laureati dell’area socio-sanitaria - Progressiva assimilazione sul piano funzionale ai ricercatori universitari - Mancata piena equiparazione nello 'status' giuridico economico delle due categorie - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, in contrasto con le esigenze di buon andamento dell’amministrazione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, essendosi determinato - secondo l'assunto del rimettente - un quadro normativo di totale sovrapposizione dei compiti e delle funzioni affidati ai tecnici laureati ed ai ricercatori universitari, non prevede la piena e definitiva equiparazione dello 'status' giuridico ed economico delle due categorie. Infatti il complessivo quadro normativo evidenzia che accanto alla parziale sovrapposizione di compiti didattici continua a sussistere la essenziale differenziazione di fondo tra la ricerca e la direzione e gestione che dà ragione alla esistenza delle due categorie.
- Sulla impropria invocazione dell'art. 97 della Costituzione in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo, v. citata sentenza n. 273/1997.
- Sulla attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica, v. citate sentenza n. 71/2001, n. 136/1997, n. 134/1997.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, essendosi determinato - secondo l'assunto del rimettente - un quadro normativo di totale sovrapposizione dei compiti e delle funzioni affidati ai tecnici laureati ed ai ricercatori universitari, non prevede la piena e definitiva equiparazione dello 'status' giuridico ed economico delle due categorie. Infatti il complessivo quadro normativo evidenzia che accanto alla parziale sovrapposizione di compiti didattici continua a sussistere la essenziale differenziazione di fondo tra la ricerca e la direzione e gestione che dà ragione alla esistenza delle due categorie.
- Sulla impropria invocazione dell'art. 97 della Costituzione in vista della mera attribuzione di miglioramenti di trattamento normativo e retributivo, v. citata sentenza n. 273/1997.
- Sulla attività di assistenza ospedaliera e la funzione didattica, v. citate sentenza n. 71/2001, n. 136/1997, n. 134/1997.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/10/1999
n. 370
art. 8
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte