Ordinanza 263/2002 (ECLI:IT:COST:2002:263)
Massima numero 27085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27086
Titolo
Costituzione in giudizio - Perentorietà del termine prescritto - Inammissibilità di costituzione tardiva.
Costituzione in giudizio - Perentorietà del termine prescritto - Inammissibilità di costituzione tardiva.
Testo
Deve essere dichiarata inammissibile per tardività la costituzione dei ricorrenti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.
Deve essere dichiarata inammissibile per tardività la costituzione dei ricorrenti effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- V., tra le molte, citata ordinanza n. 394/2001.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 3