Ordinanza 263/2002 (ECLI:IT:COST:2002:263)
Massima numero 27086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:  27085


Titolo
Impiego pubblico - Retribuzione individuale di anzianità - Aumenti retributivi in relazione all’anzianità maturata successivamente al 31 dicembre 1990 - Prospettato contrasto con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, con la tutela dell’affidamento, con il diritto alla tutela giurisdizionale e con il principio della proporzionalità della retribuzione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione, concernente il diritto all'incremento della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) ex art. 25, comma 4, del d.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1990. Infatti la norma censurata: a) sotto il profilo della ragionevolezza, è giustificata dall'esigenza di assicurare la coerente attuazione della finalità di "cristallizzazione" del trattamento economico dei dipendenti pubblici per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, realizzata dal d.l. n. 384/1992 con modalità già giudicate non irrazionali ed arbitrarie; b) non viola la funzione giurisdizionale, in quanto il legislatore ordinario non ha inciso sulla 'potestas iudicandi', ma si è mosso «sul piano generale ed astratto delle fonti», costruendo il modello normativo, cui la decisione gudiziale deve riferirsi; c) non realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che hanno ottenuto l'incremento stipendiale in virtù di sentenze definitive favorevoli e coloro che non possono ottenere l'identico beneficio in quanto si tratta di effetto derivante da giudicato; d) non viola gli altri parametri costituzionali, impropriamente evocati.

- Sul principio secondo cui la retroattività della norma non costituisce profilo di illegittimità, v. citate sentenze n. 136/2001, n. 374/2000, n. 229/1999, e con specifico riferimento ai diritti di natura economica connessi al rapporto di impiego, citate sentenze n. 374/2000 e n. 432/1997.

- Specificamente sul d.l. n. 384/1992, v. le citate sentenze n. 496/1993 e n. 296/1993, e ordinanza n. 299/1999.

- Sul rapporto tra funzione legislativa e funzione giurisdizionale, v. citate sentenze n. 432/1997, n. 374/2000 e n. 229/1999, n. 29/2002 e n. 419/2000.

- Sulla disparità di trattamento lamentata quale effetto di giudicato, v. citate sentenze n. 229/1999, n. 15/1995, n. 374/2000 e ordinanza n. 167/1996.

- Sui principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione e sul principio di buon andamento dell'amministrazione, riferiti a singoli miglioramenti retributivi, v., rispettivamente, citate ordinanze n. 368/1999. sentenza n. 15/1995 e ordinanza n. 205/1998, sentenza n. 273/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 51  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35  co. 2

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte