Ordinanza 264/2002 (ECLI:IT:COST:2002:264)
Massima numero 27093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
27092
Titolo
Processo penale - Investigazioni difensive - Dichiarazioni assunte dai difensori delle parti private - Valenza probatoria - Ritenuta equivalenza alle dichiarazioni assunte dall’accusa - Mancata prescrizione di obblighi per i difensori a tutela della genuinità della prova, analogamente a quanto è stabilito per il pubblico ministero - Prospettata violazione dei diritti inviolabili, del principio di eguaglianza e del principio del giusto processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Investigazioni difensive - Dichiarazioni assunte dai difensori delle parti private - Valenza probatoria - Ritenuta equivalenza alle dichiarazioni assunte dall’accusa - Mancata prescrizione di obblighi per i difensori a tutela della genuinità della prova, analogamente a quanto è stabilito per il pubblico ministero - Prospettata violazione dei diritti inviolabili, del principio di eguaglianza e del principio del giusto processo - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione - nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova». La questione difetta, infatti, di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel momento in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione della questione, aveva già definito la procedura ex art. 299 cod. proc. pen. nel respingere la richiesta di revoca della custodia cautelare, così esaurendo il proprio potere decisorio.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione - nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova». La questione difetta, infatti, di rilevanza, in quanto il giudice 'a quo', nel momento in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione della questione, aveva già definito la procedura ex art. 299 cod. proc. pen. nel respingere la richiesta di revoca della custodia cautelare, così esaurendo il proprio potere decisorio.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 391
co.
codice di procedura penale
n.
art. 391
co.
codice di procedura penale
n.
art. 391
co.
codice di procedura penale
n.
art. 391
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte