Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Omessa ricostruzione del quadro normativo - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 113003).
Al vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell'impugnativa consegue l'inammissibilità della questione proposta. (Precedente: S. 265/2020 - mass. 42987).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese, operanti nella Regione al 28 febbraio 2020, che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. Il ricorrente, nel dedurre che la citata disposizione integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende in esame l'art. 22 della medesima legge regionale, che dispone che gli aiuti alle imprese sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla disciplina eurounitaria).