Sentenza 147/2022 (ECLI:IT:COST:2022:147)
Massima numero 44999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  05/04/2022;  Decisione del  05/04/2022
Deposito del 14/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  45000  45001


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Omessa ricostruzione del quadro normativo - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 113003).

Testo

Al vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell'impugnativa consegue l'inammissibilità della questione proposta. (Precedente: S. 265/2020 - mass. 42987).


(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese, operanti nella Regione al 28 febbraio 2020, che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. Il ricorrente, nel dedurre che la citata disposizione integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende in esame l'art. 22 della medesima legge regionale, che dispone che gli aiuti alle imprese sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla disciplina eurounitaria).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  12/05/2020  n. 9  art. 10  co. 14

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 107  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 108