Ordinanza 265/2002 (ECLI:IT:COST:2002:265)
Massima numero 27094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Termine per la richiesta - Preclusione alla proponibilità della richiesta fino all’apertura del dibattimento di primo grado - Prospettata disparità di trattamento degli imputati nei cui confronti si procede con giudizio immediato, rispetto a quelli tratti a giudizio nelle forme ordinarie, con violazione del diritto alla difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Termine per la richiesta - Preclusione alla proponibilità della richiesta fino all’apertura del dibattimento di primo grado - Prospettata disparità di trattamento degli imputati nei cui confronti si procede con giudizio immediato, rispetto a quelli tratti a giudizio nelle forme ordinarie, con violazione del diritto alla difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni, nel caso in cui venga emesso decreto di giudizio immediato, non consentono all'imputato di formulare richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado. Infatti tale disciplina - che appare coerente con i caratteri di celerità e di economia processuale propri del giudizio abbreviato, evitando un'inutile attivazione della fase dibattimentale - non pregiudica l'effettività della difesa e la scelta consapevole del rito da parte dell'imputato, cui giova in ogni caso anche la decorrenza del termine secondo quanto statuito nella decisione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 458, comma 1, del codice di procedura penale.
- V. sentenza n. 120/2002, cui è fatto diretto richiamo, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale e del combinato disposto degli artt. 458, comma 1, e 556, comma 1, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui tali disposizioni, nel caso in cui venga emesso decreto di giudizio immediato, non consentono all'imputato di formulare richiesta di giudizio abbreviato fino all'apertura del dibattimento di primo grado. Infatti tale disciplina - che appare coerente con i caratteri di celerità e di economia processuale propri del giudizio abbreviato, evitando un'inutile attivazione della fase dibattimentale - non pregiudica l'effettività della difesa e la scelta consapevole del rito da parte dell'imputato, cui giova in ogni caso anche la decorrenza del termine secondo quanto statuito nella decisione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 458, comma 1, del codice di procedura penale.
- V. sentenza n. 120/2002, cui è fatto diretto richiamo, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 458
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte