Ordinanza 266/2002 (ECLI:IT:COST:2002:266)
Massima numero 27095
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni asseritamene diffamatorie espresse da un parlamentare - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di genova - Delibazione di ammissibilità - Carenza di requisiti essenziali - Inammissibilità.
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni asseritamene diffamatorie espresse da un parlamentare - Giudizio civile per risarcimento del danno - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione della corte d’appello di genova - Delibazione di ammissibilità - Carenza di requisiti essenziali - Inammissibilità.
Testo
Inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da quest'ultimo adottata, che ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un membro dello stesso Senato nel corso di un dibattito politico all'interno del suo partito di provenienza, in quanto coperte dall'immunità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, nel ricorso in questione risultano atipicamente frammisti elementi di due diversi schemi, quali quelli relativi al conflitto di attribuzione e alla questione incidentale di legittimità costituzionale; atipicità riflessa dal 'petitum' dell'atto, nel quale si chiede di «decidere sull'esistenza di un conflitto» fra la delibera parlamentare e l'oggetto del giudizio civile pendente dinanzi alla Corte di appello ricorrente e non già di risolvere un conflitto in atto, mediante l'annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di Genova, sezione terza civile, nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione da quest'ultimo adottata, che ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un membro dello stesso Senato nel corso di un dibattito politico all'interno del suo partito di provenienza, in quanto coperte dall'immunità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, nel ricorso in questione risultano atipicamente frammisti elementi di due diversi schemi, quali quelli relativi al conflitto di attribuzione e alla questione incidentale di legittimità costituzionale; atipicità riflessa dal 'petitum' dell'atto, nel quale si chiede di «decidere sull'esistenza di un conflitto» fra la delibera parlamentare e l'oggetto del giudizio civile pendente dinanzi alla Corte di appello ricorrente e non già di risolvere un conflitto in atto, mediante l'annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
14/05/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte