Ordinanza 267/2002 (ECLI:IT:COST:2002:267)
Massima numero 27096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 20/06/2002; Pubblicazione in G. U. 26/06/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Ammissibilità decorso il quinquennio dalla chiusura del fallimento - Impossibilità che il giudice valuti gli eventi di ritardo della procedura, impeditivi della anzidetta decorrenza non imputabili al fallito - Prospettata lesione del diritto al lavoro e all’esercizio di impresa nonché ingiustificata disparità di trattamento dell’imprenditore individuale fallito rispetto all’amministratore di società fallita - Manifesta infondatezza della questione.
Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Ammissibilità decorso il quinquennio dalla chiusura del fallimento - Impossibilità che il giudice valuti gli eventi di ritardo della procedura, impeditivi della anzidetta decorrenza non imputabili al fallito - Prospettata lesione del diritto al lavoro e all’esercizio di impresa nonché ingiustificata disparità di trattamento dell’imprenditore individuale fallito rispetto all’amministratore di società fallita - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Infatti sotto nessuno dei profili prospettati la norma censurata, la quale disciplina non irragionevolmente le condizioni per la rimozione delle incapacità del fallito, reca lesione alla Costituzione, in quanto: a) il fallito non è privato della possibilità di esercitare una nuova impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale; b) differenze di trattamento tra falliti non possono derivare da pretese disparità di mero fatto ovvero da circostanze contingenti e accidentali; c) disparità di trattamento tra imprenditore individuale e amministratore di società di capitali sarebbero, in ogni caso, ascrivibili alle norme che non estendono all'amministratore di società fallita le incapacità personali previste per l'imprenditore individuale fallito; d) limiti alla segretezza della corrispondenza e alla libertà di movimento del fallito non possono, all'evidenza, protrarsi fino alla pronuncia di riabilitazione, venendo meno alla chiusura della procedura.
- Per la precedente decisione di non fondatezza, qui richiamata, v. sentenza n. 549/2000.
- Sulle disparità di mero fatto escludenti questioni di costituzionalità, v. sentenze n. 175/1997, n. 417/1996, n. 295 e n. 188/1995 (qui richiamate).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, numero 3), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 15, 16 e 41 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che, per la riabilitazione civile del fallito, debba comunque decorrere il termine minimo di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Infatti sotto nessuno dei profili prospettati la norma censurata, la quale disciplina non irragionevolmente le condizioni per la rimozione delle incapacità del fallito, reca lesione alla Costituzione, in quanto: a) il fallito non è privato della possibilità di esercitare una nuova impresa anche nel corso della stessa procedura concorsuale; b) differenze di trattamento tra falliti non possono derivare da pretese disparità di mero fatto ovvero da circostanze contingenti e accidentali; c) disparità di trattamento tra imprenditore individuale e amministratore di società di capitali sarebbero, in ogni caso, ascrivibili alle norme che non estendono all'amministratore di società fallita le incapacità personali previste per l'imprenditore individuale fallito; d) limiti alla segretezza della corrispondenza e alla libertà di movimento del fallito non possono, all'evidenza, protrarsi fino alla pronuncia di riabilitazione, venendo meno alla chiusura della procedura.
- Per la precedente decisione di non fondatezza, qui richiamata, v. sentenza n. 549/2000.
- Sulle disparità di mero fatto escludenti questioni di costituzionalità, v. sentenze n. 175/1997, n. 417/1996, n. 295 e n. 188/1995 (qui richiamate).
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
16/03/1942
n. 267
art. 143
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte