Sentenza 268/2002 (ECLI:IT:COST:2002:268)
Massima numero 27097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell’adottato - Assunzione automatica del cognome dell’adottante anteposto a quello originario del minore adottato - Prospettata violazione del diritto fondamentale all’identità personale, con pregiudizio dello sviluppo della personalità del minore, trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio e contrasto con il principio di protezione della gioventù - Non fondatezza della questione.
Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell’adottato - Assunzione automatica del cognome dell’adottante anteposto a quello originario del minore adottato - Prospettata violazione del diritto fondamentale all’identità personale, con pregiudizio dello sviluppo della personalità del minore, trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio e contrasto con il principio di protezione della gioventù - Non fondatezza della questione.
Testo
L'attribuzione al minore del cognome dell'adottante, anteposto al cognome originario, che in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato, si conforma pienamente alla finalità e alla 'ratio' complessiva dell'adozione in casi particolari - istituto che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto differenziare sia dall'adozione legittimante sia da quella tra persone maggiori di età - salvaguardando appunto l'esigenza di non recidere il legame del minore col proprio passato e con la famiglia di origine. Tale disciplina non può, dunque, comportare la violazione del diritto fondamentale al nome o impedire lo sviluppo della personalità né si risolve in un trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio o in una disciplina meno protettiva della gioventù; né appare irrazionale la precedenza del cognome adottivo rispetto a quello originario, mentre va ribadito che, certamente, contraria a Costituzione sarebbe una disposizione che imponesse la cancellazione del cognome originario del minore. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.
- Sulla natura di diritto fondamentale del diritto al nome, sentenze n. 13/1994, n. 297/1996 e n. 120/2001 (qui richiamate).
- Sull'adozione in casi particolari, sentenze n. 27/1991, n. 383/1999.
- Sulla possibilità di aggiungere al cognome dell'adottante quello originariamente attribuito all'adottato, v. in particolare sentenza n. 120/2001.
L'attribuzione al minore del cognome dell'adottante, anteposto al cognome originario, che in tal modo non viene cancellato ma anzi mantenuto come un tratto essenziale della personalità dell'adottato, si conforma pienamente alla finalità e alla 'ratio' complessiva dell'adozione in casi particolari - istituto che il legislatore nella sua discrezionalità ha voluto differenziare sia dall'adozione legittimante sia da quella tra persone maggiori di età - salvaguardando appunto l'esigenza di non recidere il legame del minore col proprio passato e con la famiglia di origine. Tale disciplina non può, dunque, comportare la violazione del diritto fondamentale al nome o impedire lo sviluppo della personalità né si risolve in un trattamento deteriore dei figli nati fuori del matrimonio o in una disciplina meno protettiva della gioventù; né appare irrazionale la precedenza del cognome adottivo rispetto a quello originario, mentre va ribadito che, certamente, contraria a Costituzione sarebbe una disposizione che imponesse la cancellazione del cognome originario del minore. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 30, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.
- Sulla natura di diritto fondamentale del diritto al nome, sentenze n. 13/1994, n. 297/1996 e n. 120/2001 (qui richiamate).
- Sull'adozione in casi particolari, sentenze n. 27/1991, n. 383/1999.
- Sulla possibilità di aggiungere al cognome dell'adottante quello originariamente attribuito all'adottato, v. in particolare sentenza n. 120/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge
04/05/1983
n. 184
art. 55
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 30
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte