Sentenza 269/2002 (ECLI:IT:COST:2002:269)
Massima numero 27098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Assicurazione - Esclusione dell’indennità di disoccupazione ordinaria in caso di dimissioni - Ritenuta mancanza di una distinzione tra dimissioni per giusta causa ed altre riconducibili a una libera scelta del prestatore - Prospettata disparità di trattamento - Possibilità di un’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Assicurazione - Esclusione dell’indennità di disoccupazione ordinaria in caso di dimissioni - Ritenuta mancanza di una distinzione tra dimissioni per giusta causa ed altre riconducibili a una libera scelta del prestatore - Prospettata disparità di trattamento - Possibilità di un’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.
Ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 34
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte