Sentenza 270/2002 (ECLI:IT:COST:2002:270)
Massima numero 27099
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ricorso della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ricorso della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - Legittimazione attiva - Sussistenza.
Testo
Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, assumendosi dalla controparte la carenza di legittimazione attiva della Sezione ricorrente. E', infatti, sufficiente constatare, da un lato, che l'attribuzione che si suppone lesa dalla delibera del Senato, di cui viene chiesto l'annullamento, è una di quelle spettanti al Consiglio superiore della magistratura in base all'art. 105 della Costituzione e, dall'altro lato, che la Sezione disciplinare è competente a "dichiarare definitivamente la volontà" del potere cui appartiene - vale a dire del Consiglio superiore - in quanto le sue determinazioni in materia disciplinare sono insuscettibili di qualsiasi revisione o avocazione da parte del 'plenum', e costituiscono piena e definitiva espressione della potestà disciplinare attribuita dalla Costituzione.
- Sulla legittimità dell'esercizio delle attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, in una composizione più ristretta, v. sentenze n. 12/1971 e n. 52/1998 (qui richiamate).
- Sui caratteri formalmente giurisdizionali nell'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio superiore, v. sentenze n. 145/1976, n. 289/1992, n. 71/1995 e n. 497/2000 (richiamate).
Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, assumendosi dalla controparte la carenza di legittimazione attiva della Sezione ricorrente. E', infatti, sufficiente constatare, da un lato, che l'attribuzione che si suppone lesa dalla delibera del Senato, di cui viene chiesto l'annullamento, è una di quelle spettanti al Consiglio superiore della magistratura in base all'art. 105 della Costituzione e, dall'altro lato, che la Sezione disciplinare è competente a "dichiarare definitivamente la volontà" del potere cui appartiene - vale a dire del Consiglio superiore - in quanto le sue determinazioni in materia disciplinare sono insuscettibili di qualsiasi revisione o avocazione da parte del 'plenum', e costituiscono piena e definitiva espressione della potestà disciplinare attribuita dalla Costituzione.
- Sulla legittimità dell'esercizio delle attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, in una composizione più ristretta, v. sentenze n. 12/1971 e n. 52/1998 (qui richiamate).
- Sui caratteri formalmente giurisdizionali nell'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio superiore, v. sentenze n. 145/1976, n. 289/1992, n. 71/1995 e n. 497/2000 (richiamate).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 105
Altri parametri e norme interposte