Sentenza 270/2002 (ECLI:IT:COST:2002:270)
Massima numero 27100
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Atto introduttivo - Ricorso della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - Sottoscrizione del presidente della sezione - Validità.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Atto introduttivo - Ricorso della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - Sottoscrizione del presidente della sezione - Validità.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Sezione disciplinare nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto non può porsi un problema di legittimazione a sottoscrivere il ricorso da parte del presidente della Sezione - anziché dal Presidente o per sua delega dal vicepresidente del Consiglio superiore - posto che, nella specie, il ricorso è sottoscritto da chi, nello stesso tempo, era vicepresidente del Consiglio superiore e presidente del collegio giudicante che ha deliberato di sollevare il conflitto.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Sezione disciplinare nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto non può porsi un problema di legittimazione a sottoscrivere il ricorso da parte del presidente della Sezione - anziché dal Presidente o per sua delega dal vicepresidente del Consiglio superiore - posto che, nella specie, il ricorso è sottoscritto da chi, nello stesso tempo, era vicepresidente del Consiglio superiore e presidente del collegio giudicante che ha deliberato di sollevare il conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte