Sentenza 270/2002 (ECLI:IT:COST:2002:270)
Massima numero 27101
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Magistrato eletto in parlamento, in aspettativa per mandato parlamentare - Giudizio disciplinare, per condotte addebitate in relazione allo status di magistrato, dinanzi alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione della sezione disciplinare - Accoglimento - Esclusione della garanzia della insindacabilità per le condotte contestate - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.
Parlamento - Immunità parlamentari - Magistrato eletto in parlamento, in aspettativa per mandato parlamentare - Giudizio disciplinare, per condotte addebitate in relazione allo status di magistrato, dinanzi alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto di attribuzione della sezione disciplinare - Accoglimento - Esclusione della garanzia della insindacabilità per le condotte contestate - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare.
Testo
Non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di incolpazione n. 2, lettere a) e b), e n. 4, nel procedimento disciplinare pendente nei confronti di un magistrato eletto in Parlamento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e conseguentemente va disposto l'annullamento della deliberazione del Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati allo stesso senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a). Infatti le condotte addebitate al magistrato incolpato - consistenti rispettivamente nell'avere omesso di informare i colleghi, chiamati a sostituirlo nella conduzione di un procedimento, sullo stato del procedimento medesimo, e nell'avere disposto la cancellazione di dati da 'computer' utilizzati dal magistrato e dai suoi collaboratori, creando così un oggettivo danno alla futura conduzione di detto procedimento - sono contrarie a un dovere di collaborazione, collegato esclusivamente alla 'status' di magistrato, sia pure in aspettativa, e non potrebbero certo qualificarsi come esercizio, in forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare. Come, d'altro canto, l'addebito di aver frequentato non occasionalmente una persona da ritenere di dubbia fama per precedenti penali e giudiziari, sia per i caratteri materiali della condotta sia - decisamente - per la sua inerenza ad un periodo anteriore all'assunzione dello 'status' di parlamentare, non può ricondursi all'ambito della insindacabilità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
- Per l'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 530/2000.
Non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di incolpazione n. 2, lettere a) e b), e n. 4, nel procedimento disciplinare pendente nei confronti di un magistrato eletto in Parlamento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e conseguentemente va disposto l'annullamento della deliberazione del Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati allo stesso senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a). Infatti le condotte addebitate al magistrato incolpato - consistenti rispettivamente nell'avere omesso di informare i colleghi, chiamati a sostituirlo nella conduzione di un procedimento, sullo stato del procedimento medesimo, e nell'avere disposto la cancellazione di dati da 'computer' utilizzati dal magistrato e dai suoi collaboratori, creando così un oggettivo danno alla futura conduzione di detto procedimento - sono contrarie a un dovere di collaborazione, collegato esclusivamente alla 'status' di magistrato, sia pure in aspettativa, e non potrebbero certo qualificarsi come esercizio, in forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare. Come, d'altro canto, l'addebito di aver frequentato non occasionalmente una persona da ritenere di dubbia fama per precedenti penali e giudiziari, sia per i caratteri materiali della condotta sia - decisamente - per la sua inerenza ad un periodo anteriore all'assunzione dello 'status' di parlamentare, non può ricondursi all'ambito della insindacabilità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.
- Per l'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 530/2000.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
29/07/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte