Sentenza 271/2002 (ECLI:IT:COST:2002:271)
Massima numero 27103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27102


Titolo
Industria e commercio - Brevetti per invenzioni industriali - Decadenza dal brevetto in caso di mancato pagamento della tassa annuale di concessione - Lamentata irragionevole onerosità della sanzione, in contrasto con il principio di promozione della ricerca tecnica e di tutela del lavoro e con disparità di trattamento, rispetto al caso di mancata attuazione dell’invenzione brevettata e ad altri diritti di proprietà intellettuale - Non fondatezza della questione.

Testo
La previsione della decadenza dal brevetto per invenzione industriale a causa del mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale di concessione governativa non collide con interessi e principî della Costituzione. In particolare: essa non è incompatibile con l'interesse, tutelato dall'art. 9 della Costituzione, alla «ricerca tecnica», posto che la decadenza dal brevetto comporta la generale fruibilità dell'invenzione e, dunque, l'ampliamento dei soggetti che possono procedere al suo sfruttamento; né con la tutela del lavoro intellettuale, protetto dall'art. 35 della Costituzione, posto che il lavoro dell'inventore trova riconoscimento già all'atto della concessione del brevetto. Né può addursi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della sanzione per difetto di proporzione - rispetto ad una condotta, per la quale sarebbe più adeguata l'imposizione di una soprattassa o penalità -, dovendo, al contrario, reputarsi non irragionevole la scelta del legislatore, il quale - tra una vasta tipologia di sanzioni astrattamente applicabili - ha evidentemente inteso collegare il mantenimento della privativa ad un persistente interesse del brevettante, al quale è altresì consentita la possibilità del pagamento tardivo della tassa dovuta; b) sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, diversamente sanzionate - quali la mancata attuazione dell'invenzione brevettata - o per le quali non è prevista tassa di mantenimento o di concessione, data la non comparabilità delle situazioni a confronto. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in riferimento agli artt. 3, 9 e 35 della Costituzione.

- Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle condotte sanzionabili nonché della tipologia e della misura delle sanzioni, salvo il controllo di conformità al principio di ragionevolezza, v. richiami alle ordinanze n. 282, n. 260, n. 60 e n. 33/2001 e n. 175/2002.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  29/06/1939  n. 1127  art. 55  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte