Sentenza 147/2022 (ECLI:IT:COST:2022:147)
Massima numero 45000
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
05/04/2022; Decisione del
05/04/2022
Deposito del 14/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Previdenza sociale - Finalità - Garanzia di un'uniforme tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno - Intervento del legislatore regionale (in particolare: del legislatore siciliano) - Preclusione (in particolare: anche per la competenza concorrente della Regione Siciliana in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato»). (Classif. 216028).
Regioni (competenza esclusiva statale) - Previdenza sociale - Finalità - Garanzia di un'uniforme tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno - Intervento del legislatore regionale (in particolare: del legislatore siciliano) - Preclusione (in particolare: anche per la competenza concorrente della Regione Siciliana in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato»). (Classif. 216028).
Testo
La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17, lett. f), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest'ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali. (Precedente: S. 336/1989 - mass. 13020).
La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17, lett. f), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest'ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali. (Precedente: S. 336/1989 - mass. 13020).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Costituzione
art. 38
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte