Ordinanza 272/2002 (ECLI:IT:COST:2002:272)
Massima numero 27104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Separazione dei coniugi - Obblighi di mantenimento - Inidoneità delle ordinanze emesse in corso di causa a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti di separazione o divorzio - Manifesta infondatezza della questione.
Separazione dei coniugi - Obblighi di mantenimento - Inidoneità delle ordinanze emesse in corso di causa a costituire titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti di separazione o divorzio - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile, a garanzia dell'obbligo di mantenimento, a differenza di quanto è, invece, previsto per le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale. Sotto entrambi i profili prospettati la questione non ha, infatti, fondamento, in quanto non mancano nel sistema strumenti di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito per mantenimento, tra i quali gli aventi diritto hanno ampia possibilità di scelta; né può dar luogo a violazione del principio di parità - ai fini qui considerati - la mancata assimilazione, alle sentenze e agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, dei provvedimenti presidenziali pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e dei successivi provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice istruttore, che sono - a differenza dei primi - caratterizzati da un altro grado di instabilità.
- In relazione alla tempestiva ed efficace soddisfazione degli obblighi di mantenimento, v. sentenza n. 258/1996 ed anche sentenze n. 144/1983, n. 5/1987 e n. 278/1994 (richiamate).
- Sulla possibilità di provvedimenti in funzione cautelare, v. richiamo alle sentenze n. 144/1983 e n. 5/1987.
- Sulla discrezionalità legislativa riguardo alla conformazione degli istituti processuali o alla loro differenziazione nei vari tipi di giudizio, v. ordinanza (richiamata) n. 357/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione e quelli successivi, emessi dal giudice istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile, a garanzia dell'obbligo di mantenimento, a differenza di quanto è, invece, previsto per le sentenze di separazione e divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale. Sotto entrambi i profili prospettati la questione non ha, infatti, fondamento, in quanto non mancano nel sistema strumenti di rafforzamento della garanzia patrimoniale del credito per mantenimento, tra i quali gli aventi diritto hanno ampia possibilità di scelta; né può dar luogo a violazione del principio di parità - ai fini qui considerati - la mancata assimilazione, alle sentenze e agli altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, dei provvedimenti presidenziali pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., e dei successivi provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice istruttore, che sono - a differenza dei primi - caratterizzati da un altro grado di instabilità.
- In relazione alla tempestiva ed efficace soddisfazione degli obblighi di mantenimento, v. sentenza n. 258/1996 ed anche sentenze n. 144/1983, n. 5/1987 e n. 278/1994 (richiamate).
- Sulla possibilità di provvedimenti in funzione cautelare, v. richiamo alle sentenze n. 144/1983 e n. 5/1987.
- Sulla discrezionalità legislativa riguardo alla conformazione degli istituti processuali o alla loro differenziazione nei vari tipi di giudizio, v. ordinanza (richiamata) n. 357/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 708
co. 3
codice di procedura civile
n.
art. 708
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte