Ordinanza 273/2002 (ECLI:IT:COST:2002:273)
Massima numero 27169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27170
Titolo
Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell’esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.
Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell’esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in cui l'intervento legislativo si limita a incidere sul regime di procedibilità del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul 'quantum' o sulla 'species' della pena (pecuniaria, sia pure in via alternativa, anziché esclusivamente detentiva). Infatti la vicenda legislativa (abrogazione dell'art. 341 cod. pen. che puniva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale), sulla quale si innesta la questione di legittimità costituzionale, non integra un caso di successione nel tempo di leggi penali incriminatrici - come erroneamente ritenuto dal rimettente - bensì una vera e propria 'abolitio criminis', disciplinata dall'art. 2, secondo comma, del codice penale.
- Con riferimento a tematiche connesse alla successione di leggi penali e al reato di oltraggio, v. citata ordinanza n. 175/2001.
- Sulla revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, conseguente ad 'abolitio criminis', v. citata ordinanza n. 57/2001.
- Sul vincolo all'interpretazione costituzionalmente conforme in relazione all'art. 76 Cost., v. citata sentenza n. 292/2000.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli articoli 2, terzo comma, del codice penale e 673 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consentirebbe la modifica del giudicato, in sede di procedimento di esecuzione, nel caso di successione di leggi penali nel tempo, perlomeno nelle ipotesi in cui l'intervento legislativo si limita a incidere sul regime di procedibilità del reato (a querela anziché di ufficio), ovvero sul 'quantum' o sulla 'species' della pena (pecuniaria, sia pure in via alternativa, anziché esclusivamente detentiva). Infatti la vicenda legislativa (abrogazione dell'art. 341 cod. pen. che puniva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale), sulla quale si innesta la questione di legittimità costituzionale, non integra un caso di successione nel tempo di leggi penali incriminatrici - come erroneamente ritenuto dal rimettente - bensì una vera e propria 'abolitio criminis', disciplinata dall'art. 2, secondo comma, del codice penale.
- Con riferimento a tematiche connesse alla successione di leggi penali e al reato di oltraggio, v. citata ordinanza n. 175/2001.
- Sulla revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, conseguente ad 'abolitio criminis', v. citata ordinanza n. 57/2001.
- Sul vincolo all'interpretazione costituzionalmente conforme in relazione all'art. 76 Cost., v. citata sentenza n. 292/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 2
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 673
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte