Ordinanza 273/2002 (ECLI:IT:COST:2002:273)
Massima numero 27170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27169
Titolo
Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell’esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Prospettazione in via subordinata della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice abrogata - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.
Esecuzione penale - Reato di oltraggio a pubblico ufficiale - Sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice - Denunciata limitatezza dei poteri del giudice dell’esecuzione in sede di revoca della sentenza di condanna - Lamentata mancanza di ragionevolezza della disciplina censurata, nonché lesione della libertà personale, del principio di offensività e del principio di proporzione tra fatto e pena - Prospettazione in via subordinata della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice abrogata - Presupposto interpretativo erroneo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quo'. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale.
- Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale - in rapporto di subordinazione rispetto alla precedente questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, cod. pen. e 673 del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, primo e secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 28, 49, 54 e 97, primo comma, della Costituzione, allo scopo di conseguire - attraverso la dichiarazione di incostituzionalità del reato di oltraggio - la revoca, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della sentenza di condanna per quel reato, oggetto del giudizio 'a quo'. Infatti anche la questione subordinata si basa su quello stesso presupposto interpretativo erroneo, che ha dato luogo alla manifesta infondatezza della questione principale.
- Sulla ammissibilità di questioni in rapporto di subordinazione, e per contro sulla inammissibilità di questioni alternative, v. citata ordinanza n. 107/2001 relativa a precedenti rimessioni delle stesse questioni.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 341
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
co. 2
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 28
Costituzione
art. 49
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30