Ordinanza 274/2002 (ECLI:IT:COST:2002:274)
Massima numero 27171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notaio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme disciplinari - Sanzioni pecuniarie - Esiguità e inadeguatezza della misura prevista - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Notaio - Procedimento disciplinare - Violazione di norme disciplinari - Sanzioni pecuniarie - Esiguità e inadeguatezza della misura prevista - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. Infatti, con riguardo al profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza, non è dato alla Corte modificare la misura delle sanzioni pecuniarie sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle scelte discrezionali sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all'entità delle rispettive sanzioni; è, invece, inconferente il richiamo agli artt. 54 e 97 Cost.
- V. precedente citata ordinanza n. 44/1995.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 54 e 97 della Costituzione, nella parte in cui determina, in misura ritenuta esigua e priva di qualsiasi efficacia deterrente o repressiva, le sanzioni pecuniarie irrogabili ai notai per la violazione di norme disciplinari. Infatti, con riguardo al profilo dell'eguaglianza e della ragionevolezza, non è dato alla Corte modificare la misura delle sanzioni pecuniarie sostituendo la propria valutazione a quella che spetta al legislatore nelle scelte discrezionali sia per la determinazione dei precetti, sia quanto al tipo e all'entità delle rispettive sanzioni; è, invece, inconferente il richiamo agli artt. 54 e 97 Cost.
- V. precedente citata ordinanza n. 44/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/02/1913
n. 89
art. 137
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte