Ordinanza 275/2002 (ECLI:IT:COST:2002:275)
Massima numero 27176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Pensioni di guerra - Diritto alla pensione dei genitori del minore morto a causa di guerra - Condizioni per il riconoscimento - Differente, più favorevole, trattamento riservato alla madre, rispetto al padre - Lamentata disparità in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata stabilisce un diverso trattamento giuridico nei confronti del padre e della madre del militare morto a causa di guerra, riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e alla madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, solo se vedova. Infatti non è irragionevole la scelta del legislatore di non collocare i genitori nella stessa posizione e nello stesso ordine di chiamata, né sussiste disparità di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno di età ovvero all'inabilità al lavoro.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  23/12/1978  n. 915  art. 57  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte