Ordinanza 275/2002 (ECLI:IT:COST:2002:275)
Massima numero 27176
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Pensioni di guerra - Diritto alla pensione dei genitori del minore morto a causa di guerra - Condizioni per il riconoscimento - Differente, più favorevole, trattamento riservato alla madre, rispetto al padre - Lamentata disparità in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.
Pensioni di guerra - Diritto alla pensione dei genitori del minore morto a causa di guerra - Condizioni per il riconoscimento - Differente, più favorevole, trattamento riservato alla madre, rispetto al padre - Lamentata disparità in base al sesso - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata stabilisce un diverso trattamento giuridico nei confronti del padre e della madre del militare morto a causa di guerra, riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e alla madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, solo se vedova. Infatti non è irragionevole la scelta del legislatore di non collocare i genitori nella stessa posizione e nello stesso ordine di chiamata, né sussiste disparità di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno di età ovvero all'inabilità al lavoro.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma censurata stabilisce un diverso trattamento giuridico nei confronti del padre e della madre del militare morto a causa di guerra, riconoscendo il diritto alla pensione al padre solo se questi abbia raggiunto l'età di 58 anni oppure sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e alla madre, ad eccezione delle ipotesi di separazione, solo se vedova. Infatti non è irragionevole la scelta del legislatore di non collocare i genitori nella stessa posizione e nello stesso ordine di chiamata, né sussiste disparità di trattamento, soprattutto perché lo stato vedovile non può certo dirsi condizione più favorevole rispetto al compimento del 58° anno di età ovvero all'inabilità al lavoro.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
23/12/1978
n. 915
art. 57
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte