Ordinanza 276/2002 (ECLI:IT:COST:2002:276)
Massima numero 27177
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
17/06/2002; Decisione del
17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Dipendenti postelegrafonici - Servizio preruolo - Condizioni per il riscatto a fini pensionistici - Requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa presso uffici locali di «maggiore importanza» - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Previdenza e assistenza - Dipendenti postelegrafonici - Servizio preruolo - Condizioni per il riscatto a fini pensionistici - Requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa presso uffici locali di «maggiore importanza» - Prospettata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi.
- Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).
Atti oggetto del giudizio
legge
09/01/1973
n. 3
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte