Ordinanza 277/2002 (ECLI:IT:COST:2002:277)
Massima numero 27179
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Società commerciali - Obblighi degli amministratori - Reato di omessa convocazione dell’assemblea dei soci - Ipotesi di riduzione per perdite del capitale sociale - Omessa fissazione di un termine certo per l’attività doverosa - Prospettato contrasto con il principio di determinatezza della legge penale - Normativa sopravvenuta - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile, in relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice, sollevata, n riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato. Infatti, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, il quale, all'art. 1, nel sostituire integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma - ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare detta convocazione - allorché «siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci»; sicché si impone un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito dello 'jus superveniens'.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2630  co. 2

codice civile    n.   art. 2446  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte