Ordinanza 280/2002 (ECLI:IT:COST:2002:280)
Massima numero 27184
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  17/06/2002;  Decisione del  17/06/2002
Deposito del 24/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie - Fermo dell’autovettura per guida con patente di validità scaduta - Inapplicabilità solo se il proprietario prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà - Denunciata disparità di trattamento, quanto all’onere della prova, rispetto ad altre violazioni amministrative - Carente descrizione della fattispecie 'sub iudicio' e omessa motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 214, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, là dove, con riferimento alla sanzione accessoria del fermo dell'autovettura per guida con patente di validità scaduta, si impone, ad evitare la sanzione, l'onere della prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario. Infatti le ordinanze di rimessione risultano prive di qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie nonché di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.

- Sui requisiti di ammissibilità, v. citate ordinanze n. 205/2002, n. 43/2002, n. 43/2001 e n. 139/2000.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 1

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 214  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte