Sentenza 147/2022 (ECLI:IT:COST:2022:147)
Massima numero 45001
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMATO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
05/04/2022; Decisione del
05/04/2022
Deposito del 14/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Titolo
Impresa e imprenditore - In genere - Norme della Regione Siciliana - Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati - Ricorso del Governo - Lamentata invasione delle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 132001).
Impresa e imprenditore - In genere - Norme della Regione Siciliana - Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati - Ricorso del Governo - Lamentata invasione delle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 132001).
Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g) ed o), Cost., dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese operanti nella Regione al 28 febbraio 2020 che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. La disposizione impugnata, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non esonera dall'assolvimento degli oneri contributivi - depauperando per il relativo ammontare gli introiti dell'ente di spettanza - ma pone questi ultimi a carico della Regione, come confermato alla stregua dell'interpretazione sistematica della disposizione e dai lavori preparatori. (Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 107/2018; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 32/2012 - mass. 36099).
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g) ed o), Cost., dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese operanti nella Regione al 28 febbraio 2020 che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. La disposizione impugnata, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non esonera dall'assolvimento degli oneri contributivi - depauperando per il relativo ammontare gli introiti dell'ente di spettanza - ma pone questi ultimi a carico della Regione, come confermato alla stregua dell'interpretazione sistematica della disposizione e dai lavori preparatori. (Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 107/2018; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 32/2012 - mass. 36099).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
12/05/2020
n. 9
art. 10
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte