Sentenza 282/2002 (ECLI:IT:COST:2002:282)
Massima numero 27187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione marche - Sanità - Sospensione obbligatoria di determinate pratiche terapeutiche in tutto il territorio regionale (nella specie, della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale e transorbitale e di altri interventi di pscochirurgia) - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Contrasto della disciplina impugnata con i principî fondamentali della materia, la cui determinazione è riservata alla competenza dello stato - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altri profili.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26, che dispone la sospensione, su tutto il territorio della regione, della applicazione della terapia elettroconvulsivante (TEC), della pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili interventi di psicochirurgia, fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le situazioni cliniche per le quali tali terapie, applicate secondo protocolli specifici, sono sperimentalmente dimostrate efficaci e risolutive e non sono causa di danni temporanei o permanenti alla salute del paziente. Infatti - posto che la "tutela della salute" costituisce, ai sensi dell'art. 117, 3° comma, Cost., oggetto della potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica nel rispetto della competenza riservata allo Stato per la "determinazione dei principi fondamentali" - l'intervento del legislatore regionale prescinde in questo caso dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione vigente (diritto fondamentale della persona malata ad essere curata e rispettata come persona e principio dell'autonomia e responsabilità del medico nelle sue scelte professionali) e si presenta, invece, come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma dichiaratamente intesa a scopo cautelativo in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'autorità sanitaria nazionale.

- V. citata ordinanza n. 228/2002, che dichiara improcedibile il giudizio già instaurato nei confronti di una delibera legislativa della Regione Piemonte in argomento.

- Sull'"essenziale rilievo" che rivestono nella materia, gli organi tecnico-scientifici, v. citata sentenza n. 185/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  13/11/2001  n. 26  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 127

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte