Sentenza 284/2002 (ECLI:IT:COST:2002:284)
Massima numero 27121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27122
Titolo
Radiotelevisione - Canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione - Imposizione di un onere economico collegato al semplice possesso di apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni, a favore della sola concessionaria del servizio pubblico (rai - Radiotelevisione italiana) - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento anche tra gli utenti, nonché lamentato contrasto con i principî di promozione della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero - Non fondatezza della questione.
Radiotelevisione - Canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione - Imposizione di un onere economico collegato al semplice possesso di apparecchio atto alla ricezione delle trasmissioni, a favore della sola concessionaria del servizio pubblico (rai - Radiotelevisione italiana) - Prospettata irragionevolezza, con disparità di trattamento anche tra gli utenti, nonché lamentato contrasto con i principî di promozione della cultura e di libertà di manifestazione del pensiero - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI, in quanto il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico "servizio pubblico radiotelevisivo" esercitato da un apposito concessionario rientrante nella sfera pubblica con specifici obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la funzione di promozione culturale e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. Né, sotto altro profilo, può dirsi lesivo del principio di uguaglianza il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, stante la natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «e norme ivi citate», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione.
- Sulla natura tributaria del canone radiotelevisivo v. citata sentenza n. 81/1963; sulla sua configurazione come imposta v. citata sentenza n. 535/1988; sulla detenzione di un apparecchio televisivo quale ragionevole indice di capacità contributiva v. citate ordinanze n. 219/1989 e n. 499/1989.
- Sulla cessazione del monopolio statale delle emissioni televisive, con riguardo alle trasmissioni provenienti dall'estero v. citata sentenza n. 225/1974, con riguardo alle trasmissioni in ambito locale v. citate sentenze n. 226/1974 e n. 202/1976.
- Sul servizio radiotelevisio pubblico nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, v. citata sentenza n. 155/2002.
Non è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI, in quanto il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico "servizio pubblico radiotelevisivo" esercitato da un apposito concessionario rientrante nella sfera pubblica con specifici obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la funzione di promozione culturale e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. Né, sotto altro profilo, può dirsi lesivo del principio di uguaglianza il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, stante la natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «e norme ivi citate», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione.
- Sulla natura tributaria del canone radiotelevisivo v. citata sentenza n. 81/1963; sulla sua configurazione come imposta v. citata sentenza n. 535/1988; sulla detenzione di un apparecchio televisivo quale ragionevole indice di capacità contributiva v. citate ordinanze n. 219/1989 e n. 499/1989.
- Sulla cessazione del monopolio statale delle emissioni televisive, con riguardo alle trasmissioni provenienti dall'estero v. citata sentenza n. 225/1974, con riguardo alle trasmissioni in ambito locale v. citate sentenze n. 226/1974 e n. 202/1976.
- Sul servizio radiotelevisio pubblico nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, v. citata sentenza n. 155/2002.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto legge
21/02/1938
n. 246
art. 1
co.
regio decreto legge
21/02/1938
n. 246
art. 10
co.
regio decreto legge
21/02/1938
n. 246
art. 25
co.
legge
04/06/1938
n. 880
art.
co.
legge
14/04/1975
n. 103
art. 15
co.
legge
14/04/1975
n. 103
art. 16
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte