Ordinanza 286/2002 (ECLI:IT:COST:2002:286)
Massima numero 27124
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Sequestro probatorio - Rigetto di istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro - Opposizione dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna - Omessa previsione - Lamentata, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto ai soggetti che formulino istanza nella fase delle indagini preliminari o dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con violazione del diritto di difesa - Questione riferita a norma inapplicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Sequestro probatorio - Rigetto di istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro - Opposizione dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna - Omessa previsione - Lamentata, non giustificata, disparità di trattamento, rispetto ai soggetti che formulino istanza nella fase delle indagini preliminari o dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con violazione del diritto di difesa - Questione riferita a norma inapplicabile nel giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, gli interessati possano proporre opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio «innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.». Infatti il quesito di costituzionalità verte su norma della quale il giudice 'a quo' - investito dell'appello 'de libertate' erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio - non è chiamato a fare applicazione, né lo sarebbe poiché la sentenza additiva invocata, comunque, introdurrebbe una nuova figura di "opposizione" davanti ad un giudice diverso, e cioè lo stesso che ha rigettato l'istanza di restituzione.
- In riferimento a quesiti di costituzionalità del tutto analoghi v. citata ordinanza n. 409/2001.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, gli interessati possano proporre opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio «innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.». Infatti il quesito di costituzionalità verte su norma della quale il giudice 'a quo' - investito dell'appello 'de libertate' erroneamente proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio - non è chiamato a fare applicazione, né lo sarebbe poiché la sentenza additiva invocata, comunque, introdurrebbe una nuova figura di "opposizione" davanti ad un giudice diverso, e cioè lo stesso che ha rigettato l'istanza di restituzione.
- In riferimento a quesiti di costituzionalità del tutto analoghi v. citata ordinanza n. 409/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 263
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte