Ordinanza 287/2002 (ECLI:IT:COST:2002:287)
Massima numero 27125
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27126
Titolo
Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Diritto del locatario alla ripetizione nei soli casi di risoluzione per morosità del contratto di locazione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Locazione di immobili urbani - Canone - Differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Diritto del locatario alla ripetizione nei soli casi di risoluzione per morosità del contratto di locazione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, e degli articoli 79, primo comma, e 12, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza).
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, secondo comma, e degli articoli 79, primo comma, e 12, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non limitano il diritto del locatario di ripetere la differenza tra canone equo e canone pattizio (regolarmente corrisposto) ai soli casi in cui il locatario stesso dimostri che il contratto di locazione si sia risolto per morosità, conseguente a impotenza finanziaria dovuta al pregresso pagamento di tali differenze. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/07/1978
n. 392
art. 79
co. 2
legge
27/07/1978
n. 392
art. 79
co. 1
legge
27/07/1978
n. 392
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte