Ordinanza 288/2002 (ECLI:IT:COST:2002:288)
Massima numero 27127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Trasporti eccezionali - Mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione - Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione - Lamentata irragionevole equiparazione, agli effetti sanzionatori, alla più grave condotta di trasporti eccezionali senza autorizzazione - Discrezionalità legislativa in ordine alle scelte sanzionatorie - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato in modo identico - con la sanzione accessoria della sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo - sia l'ipotesi, contemplata dal comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali senza autorizzazione, sia quella, prevista dal comma 19, di esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. Infatti, tenuto conto della disciplina complessiva, non è suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza la scelta discrezionale effettuata dal legislatore.

- Questione riproposta a seguito di restituzione degli atti al giudice 'a quo' per difetto di motivazione circa la rilevanza: v. citata ordinanza n. 209/2002.

- E' giurisprudenza costante l'affermazione che la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle scelte sanzionatorie è ammissibile «soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza», v. tra le tante, citate ordinanze n. 136/2002, n. 282, n. 278 e n. 33/2001, n. 58/1999.

- In tema di raffronto fra trattamenti sanzionatori, proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della strada, v. citate sentenza n. 373/1996 e ordinanza n. 235/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 10  co. 24

legge  07/12/1999  n. 472  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte