Sentenza 148/2022 (ECLI:IT:COST:2022:148)
Massima numero 44841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
25/05/2022; Decisione del
25/05/2022
Deposito del 14/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Massime associate alla pronuncia:
44842
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida dell'arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell'arrestato - Necessità di evitare zone franche dal sindacato di costituzionalità - Sussistenza. (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida dell'arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell'arrestato - Necessità di evitare zone franche dal sindacato di costituzionalità - Sussistenza. (Classif. 112005).
Testo
Non osta alla proponibilità della questione di legittimità costituzionale la circostanza che, nell'ambito del procedimento di decisione sulla richiesta di misura cautelare proposta dal PM successiva alla convalida dell'arresto, il giudice, nell'atto di sospendere il giudizio, abbia disposto la liberazione dell'arrestato. Quando, infatti, il giudice ha correttamente sospeso la propria decisione sulla richiesta di misura cautelare, in attesa della decisione delle questioni di legittimità costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a tale decisione, non esaurisce in tal modo la propria potestas decidendi attribuitagli dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen.; peraltro, anche la liberazione dell'arrestato è atto necessario, non perché abbia già rigettato la richiesta del PM, ma - semplicemente - in conseguenza della propria mancata decisione su tale richiesta sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e dalla connessa assenza di un titolo custodiale nei confronti dell'indagato. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. (Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507).
Non osta alla proponibilità della questione di legittimità costituzionale la circostanza che, nell'ambito del procedimento di decisione sulla richiesta di misura cautelare proposta dal PM successiva alla convalida dell'arresto, il giudice, nell'atto di sospendere il giudizio, abbia disposto la liberazione dell'arrestato. Quando, infatti, il giudice ha correttamente sospeso la propria decisione sulla richiesta di misura cautelare, in attesa della decisione delle questioni di legittimità costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a tale decisione, non esaurisce in tal modo la propria potestas decidendi attribuitagli dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen.; peraltro, anche la liberazione dell'arrestato è atto necessario, non perché abbia già rigettato la richiesta del PM, ma - semplicemente - in conseguenza della propria mancata decisione su tale richiesta sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e dalla connessa assenza di un titolo custodiale nei confronti dell'indagato. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. (Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura penale (nuovo)
n.
art. 391
co. 5