Ordinanza 289/2002 (ECLI:IT:COST:2002:289)
Massima numero 27128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concedere i benefici - Applicabilità a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa anziché ai soli condannati per determinati delitti (previsti nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con pregiudizio della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Divieto di concedere i benefici - Applicabilità a tutti i condannati nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa anziché ai soli condannati per determinati delitti (previsti nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario) - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con pregiudizio della funzione rieducativa della pena - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al comma 1 si applica a tutti i condannti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, del medesimo ordinamento. Infatti il legislatore ha operato scelte articolate e differenziate in relazione alle categorie dei reati e alle tipologie dei benefici, e la meccanica trasposizione nel comma 2 dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1 si risolverebbe in un intervento del tutto arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel medesimo articolo.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui al comma 1 si applica a tutti i condannti nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno dei delitti indicati dall'art. 4-bis, comma 1, del medesimo ordinamento. Infatti il legislatore ha operato scelte articolate e differenziate in relazione alle categorie dei reati e alle tipologie dei benefici, e la meccanica trasposizione nel comma 2 dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1 si risolverebbe in un intervento del tutto arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel medesimo articolo.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 58
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte