Ordinanza 290/2002 (ECLI:IT:COST:2002:290)
Massima numero 27129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Separazione di coniugi - Sentenza di separazione - Trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi - Mancata esenzione fiscale per il provvedimento adottato in sede di separazione, analogamente a quanto previsto in relazione al divorzio tra coniugi - Sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Separazione di coniugi - Sentenza di separazione - Trasferimento della proprietà di quota immobiliare in favore di uno dei due coniugi - Mancata esenzione fiscale per il provvedimento adottato in sede di separazione, analogamente a quanto previsto in relazione al divorzio tra coniugi - Sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione. Infatti con sentenza n. 154 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto mentre in sede di separazione personale le attribuzioni patrimoniali tra coniugi sono sottoposte ad imposizione fiscale, per il divorzio è invece prevista una disciplina di esenzione. Infatti con sentenza n. 154 del 1999, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/03/1987
n. 74
art. 19
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte