Ordinanza 291/2002 (ECLI:IT:COST:2002:291)
Massima numero 27105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Reati commessi da più persone in danno reciproco - Non sottoponibilità all'obbligo, per il soggetto sottoposto all’esame, che assume l’ufficio di testimone «assistito», di deporre su fatti che concernono la propria responsabilità - Prospettato contrasto con l’interesse pubblico all’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, con il principio del giusto processo e con il diritto di difesa dell’imputato - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo, quarto, prima parte e sesto della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel caso di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, in unità di tempo e di luogo, il soggetto che abbia assunto la qualità di testimone "assistito", non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi confronti. Nella fattispecie, l'estensione al testimone "assistito" del doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., è coerente con la scelta del legislatore, il quale, nel dare attuazione alla riforma dell'art. 111 Cost., con la legge n. 63 del 2001, ha ridotto la sfera del diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni sul fatto altrui, istituendo tale nuova figura di testimone. Del resto il principio 'nemo tenetur se detegere' è un corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 210  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 3

Costituzione  art. 111  co. 4

Costituzione  art. 111  co. 6

Altri parametri e norme interposte