Ordinanza 292/2002 (ECLI:IT:COST:2002:292)
Massima numero 27106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27107
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza 'de relato' per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell’offeso dal reato e del principio di parità tra le parti del processo - Evocazione non motivata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza 'de relato' per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell’offeso dal reato e del principio di parità tra le parti del processo - Evocazione non motivata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, censurato nella sua globalità, relativamente al divieto della testimonianza 'de relato' prevista per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Manifesta inammissibilità, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, censurato nella sua globalità, relativamente al divieto della testimonianza 'de relato' prevista per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 500
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte