Ordinanza 292/2002 (ECLI:IT:COST:2002:292)
Massima numero 27106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27107


Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza 'de relato' per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell’offeso dal reato e del principio di parità tra le parti del processo - Evocazione non motivata della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, dell'art. 500 del codice di procedura penale, censurato nella sua globalità, relativamente al divieto della testimonianza 'de relato' prevista per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 500  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte