Ordinanza 292/2002 (ECLI:IT:COST:2002:292)
Massima numero 27107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27106
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza 'de relato' per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell’offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimento connesso, che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere - Divieto di testimonianza 'de relato' per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, con violazione del diritto di difesa dell’offeso del reato e del principio di parità tra le parti del processo - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevede il divieto della testimonianza 'de relato' per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Analoghe questioni sono state infatti dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., successivamente all'ordinanza di rimessione, mentre, in relazione agli altri parametri va rilevato che la norma è coerente con la regola di esclusione probatoria di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e costituisce espressione di un principio assunto a regola costituzionale, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova.
- V., quali precedenti alla decisione ivi richiamati, sentenze nn. 32/2002, 24/1992 e ordinanza n. 36/2002.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 della Costituzione, in quanto prevede il divieto della testimonianza 'de relato' per i soli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria. Analoghe questioni sono state infatti dichiarate infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., successivamente all'ordinanza di rimessione, mentre, in relazione agli altri parametri va rilevato che la norma è coerente con la regola di esclusione probatoria di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. e costituisce espressione di un principio assunto a regola costituzionale, essendo finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio nella formazione della prova.
- V., quali precedenti alla decisione ivi richiamati, sentenze nn. 32/2002, 24/1992 e ordinanza n. 36/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte