Ordinanza 293/2002 (ECLI:IT:COST:2002:293)
Massima numero 27108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto per ufficiali e agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e utilizzazione dei verbali usati per le contestazioni al solo fine di valutare la credibilità del teste - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con violazione dei principî del giusto processo, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell’azione penale - Questione già esaminata - Carenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto per ufficiali e agenti della polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni e utilizzazione dei verbali usati per le contestazioni al solo fine di valutare la credibilità del teste - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con violazione dei principî del giusto processo, di parità delle parti nel processo e di obbligatorietà dell’azione penale - Questione già esaminata - Carenza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza, in quanto trattasi di questioni già dichiarate non fondate e manifestamente infondate, delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e concernenti, rispettivamente, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui ai successivi artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 500, stesso codice, nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste.
- V., quali precedenti alle decisioni, ivi richiamati sentenza n. 32/2002, ordinanze nn. 292 e 36/2002.
Manifesta infondatezza, in quanto trattasi di questioni già dichiarate non fondate e manifestamente infondate, delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 97, 101, 111 e 112 Cost., e concernenti, rispettivamente, l'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui ai successivi artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), e l'art. 500, stesso codice, nella parte in cui consente di utilizzare i verbali usati per le contestazioni solo al fine di valutare la credibilità del teste.
- V., quali precedenti alle decisioni, ivi richiamati sentenza n. 32/2002, ordinanze nn. 292 e 36/2002.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 195
co. 4
codice di procedura penale
n.
art. 500
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte