Sentenza 294/2002 (ECLI:IT:COST:2002:294)
Massima numero 27199
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27200


Titolo
Legittimazione attiva al conflitto - Ricorso del giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di roma, nei confronti della camera dei deputati - Ammissibilità.

Testo
La delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1999 relativamente ad opinioni espresse da un proprio membro, è suscettibile di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma deve emettere nei confronti del deputato contro cui procede (decreto che dispone il giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., o pronuncia di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.): sicché questi (giudice dell'udienza preliminare) è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

- V. in numerosi analoghi conflitti, citate sentenza n. 79/2002, ordinanze n. 271/2001, n. 493/2000, n. 388/2000 e n. 314/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte