Sentenza 294/2002 (ECLI:IT:COST:2002:294)
Massima numero 27200
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 26/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27199


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da una parlamentare nel corso di una manifestazione congressuale di partito - Procedimento penale a carico della stessa parlamentare per il reato di diffamazione - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di roma - Accoglimento - Non riconducibilità delle opinioni contestate a quelle coperte dalla garanzia della insindacabilità - Annullamento conseguente della deliberazione parlamentare dichiarativa di insindacabilità.

Testo
Non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio membro, per le quali è in corso avanti al g.u.p. del Tribunale di Roma procedimento penale, e, conseguentemente, va annullata la delibera in tal senso adottata dalla stessa Camera nella seduta del 23 novembre 1999. Infatti deve escludersi che le opinioni incriminate, rese nel corso di un congresso nazionale di partito, costituiscano una divulgazione e una continuazione di quelle rese nel corso dell'attività parlamentare propriamente detta, sussistendo, al contrario, semplice comunanza di argomenti senza una sostanziale corrispondenza di significato.

- In tema di dichiarazioni 'extra moenia' v. citate sentenze n. 207/2002, n. 52/2002, n. 10/2000 e n. 11/2000.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  23/11/1999  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte