Sentenza 295/2002 (ECLI:IT:COST:2002:295)
Massima numero 27131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:  27130


Titolo
Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevole equiparazione alla pena prevista (nel massimo) per il delitto di rivelazione di segreti di stato - Esclusione di qualsivoglia potere decisorio del giudice rimettente in ordine alla pena - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevolezza della pena massima nonché eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena prevista dalla norma censurata. Infatti il giudice rimettente, nella sua veste di giudice dell'udienza preliminare, non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio.

- Sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, v. citata ordinanza n. 156/2000.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 262  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte