Sentenza 295/2002 (ECLI:IT:COST:2002:295)
Massima numero 27131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
19/06/2002; Decisione del
19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:
27130
Titolo
Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevole equiparazione alla pena prevista (nel massimo) per il delitto di rivelazione di segreti di stato - Esclusione di qualsivoglia potere decisorio del giudice rimettente in ordine alla pena - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Divieto di divulgazione di notizie riservate - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevole equiparazione alla pena prevista (nel massimo) per il delitto di rivelazione di segreti di stato - Esclusione di qualsivoglia potere decisorio del giudice rimettente in ordine alla pena - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevolezza della pena massima nonché eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena prevista dalla norma censurata. Infatti il giudice rimettente, nella sua veste di giudice dell'udienza preliminare, non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio.
- Sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, v. citata ordinanza n. 156/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevolezza della pena massima nonché eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena prevista dalla norma censurata. Infatti il giudice rimettente, nella sua veste di giudice dell'udienza preliminare, non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio.
- Sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, v. citata ordinanza n. 156/2000.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 262
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte