Sentenza 148/2022 (ECLI:IT:COST:2022:148)
Massima numero 44842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  25/05/2022;  Decisione del  25/05/2022
Deposito del 14/06/2022; Pubblicazione in G. U. 15/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44841


Titolo
Processo penale - In genere - Avvisi di garanzia all'indagato - Estensione della garanzia anche alla persona alla quale sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti o che ne sia indiziato, allorché la stessa sia sentita in relazione a un reato collegato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto, anche convenzionale e internazionale, di difesa, nonché del principio del giusto processo - Insussistenza - Natura non punitiva della sanzione amministrativa - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14, par. 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nella parte in cui non prevede che gli avvisi nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, ivi indicati, debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 t.u. stupefacenti, o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. Le sanzioni previste dall'art. 75 t.u. stupefacenti - a carico di chi acquisti sostanze stupefacenti per farne uso esclusivamente personale, momento saliente di emersione della strategia volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante - non hanno natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel, per cui non attraggono l'intera gamma delle garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il "diritto al silenzio". Né l'elevata carica di afflittività delle misure in esame esclude la loro finalità preventiva, o depone univocamente nel senso di una loro natura "punitiva". Peraltro, la natura preventiva di tali "sanzioni" segna anche il limite dei poteri dell'autorità amministrativa nell'esercizio della propria discrezionalità rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto. Nell'esercitare, dunque, la propria discrezionalità, il prefetto non potrà non orientarsi alla logica preventiva che sorregge la scelta legislativa. In tali valutazioni dovrà invece restare a priori esclusa ogni impropria logica punitiva, la quale chiamerebbe necessariamente in causa lo statuto costituzionale della responsabilità penale, incluso lo stesso "diritto al silenzio", fatta salva la possibilità di puntuali verifiche relative alla legittimità costituzionale di singoli aspetti della disciplina di cui all'art. 75 t.u. stupefacenti. (Precedenti: S. 24/2019 - mass. 42491; S. 109/2016 - mass. 38865).

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 64  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

patto internazionale dei diritti civili e politici    n.   art. 14  par. 3, lett. g)