Ordinanza 296/2002 (ECLI:IT:COST:2002:296)
Massima numero 27109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Formazione della prova - Procedimenti in corso con applicazione delle disposizioni del codice abrogato - Utilizzabilità di tutte le prove assunte nel corso dell’ istruzione formale - Prospettata violazione del principio della formazione della prova in contraddittorio, con ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto sollevata, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, muovendo dall'erroneo presupposto interpretativo della ritenuta inapplicabilità della disciplina transitoria, dettata dal decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35), ai procedimenti penali che, secondo gli artt. 242 e 245 dello stesso decreto n. 271, proseguono con l'osservanza delle norme del codice di rito abrogato.

- V. la sentenza n. 381/2001, richiamata per i principi di riferimento.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 242  co. 

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 245  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte