Ordinanza 297/2002 (ECLI:IT:COST:2002:297)
Massima numero 27110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Acquisizione di prove - Dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi - Utilizzabilità limitata a quelle già acquisite nel fascicolo per il dibattimento - Questione già esaminata - Prospettazione ancipite - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità, per prospettazione ancipite delle censure da parte del giudice 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella sua totalità, ovvero «nella sola parte» in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato e del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento, «ovvero», ancora, dell'art. 513 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 111 Cost.

- V., per identica questione, l'ordinanza citata n. 88/2002; cfr., 'ex plurimis', ordinanze citate n. 420/2001, n. 78 e n. 418/2000 nonché n. 378/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  07/01/2000  n. 2  art. 1  co. 2

legge  25/02/2000  n. 35  art.   co. 

codice di procedura penale    n.   art. 513  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte