Ordinanza 299/2002 (ECLI:IT:COST:2002:299)
Massima numero 27111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VARI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  19/06/2002;  Decisione del  19/06/2002
Deposito del 28/06/2002; Pubblicazione in G. U. 03/07/2002
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Scelta del difensore nell’ambito di uno speciale elenco di avvocati patrocinanti in possesso di dati requisiti - Prospettata limitazione all’ esplicazione del diritto di difesa, e sua irragionevolezza, al confronto con la disciplina in materia di difesa di ufficio - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, introdotto dall'art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134, censurato, per violazione degli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, in quanto prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell'ambito dello speciale elenco istituito presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati. La norma non travalica la soglia della ragionevolezza nell'esercizio di discrezionalità, spettante al legislatore, in tema di concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, essendo orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione stessa né pone alcuna concreta limitazione all'esplicazione del diritto di difesa, poiché assicura, comunque, un'ampia possibilità di scelta del difensore tra quelli iscritti.

- V., a proposito della discrezionalità del legislatore in ordine all'esercizio della difesa tecnica, le sentenze citate n. 394/2000, n. 61/1996, n. 54/1977.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 17  co. 

legge  29/03/2001  n. 134  art. 17  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 3

Altri parametri e norme interposte